Esenzione della legalizzazione per documenti europei

D: Ho il certificato di nascita rilasciato in Francia e lo devo presentare in Prefettura per la domanda di cittadinanza, serve l’apostille sull’originale?

R: Con la nuova normativa prevista dal regolamento UE 2016/1191, dal 16 febbraio 2019 sarà più facile effettuare traduzioni giurate per alcuni documenti rilasciati nell’Unione Europea.

La normativa, fino a un anno fa, prevedeva infatti la necessità di apporre l’apostille (sul documento originale e/o sulla traduzione giurata) per alcune tipologie di documenti, al fine di presentare poi il documento in un altro Stato membro. Ora, invece, i principali documenti finalizzati all’accertamento dello stato civile e rilasciati da uno Stato membro dell’UE potranno essere tradotti e giurati senza dover essere apostillati. Di seguito i documenti principali:

• Certificato di nascita

• Certificato di decesso

• Certificato di cittadinanza

• Certificato penale (assenza di precedenti penali)

• Certificato di matrimonio, di divorzio, separazione o annullamento del matrimonio

• Certificato di filiazione o adozione

Il seguente regolamento è stato adottato da tutti i 28 Stati membri dell’Unione Europea. Dunque, per esempio, se disponete di un certificato di nascita francese da tradurre in italiano per ottenere la cittadinanza italiana, questo non dovrà più recare l’apostille per essere valido anche in Italia.

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